01 Ott Omicidio Stradale: novità importanti (Legge n. 41/2016)
L’Italia si posiziona al terzo posto in Europa per il numero di vittime della strada. Nel 2015 gli
incidenti stradali sono stati oltre 173.000,00 e a perdere la vita sono state 3.428,00 persone.
Pertanto, al fine di fronteggiare il problema, il Legislatore è intervenuto con la Legge n. 41 del 23 marzo 2016. La legge è il risultato di una serie di pressioni, sia da parte della collettività, che auspicava il superamento della normativa previgente in tema di incidenti stradali con esiti mortali, sia da parte dell’Unione Europea che, da tempo, invitava l’Italia a intervenire mediante politiche di contenimento di tale fenomeno.
La legge ha introdotto nel codice penale le nuove fattispecie delittuose di omicidio stradale, art. 589 c.p., e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, art. 590 c.p., con contestuale abrogazione delle disposizioni che stabilivano aumenti di pena per i fatti commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale.
La novità più importante: il reato di Omicidio Stradale Colposo
Nel nostro codice penale la novità più importante introdotta dalla Legge n. 41/2016 è il reato di omicidio stradale colposo, previsto all’art. 589 bis, e il reato di lesioni personali stradali, di cui all’art. 590 bis.
Il testo dell’articolo che disciplina l’omicidio stradale prevede che chiunque, per colpa, procuri la morte di un individuo mediante la violazione del Codice della Strada è punito con la reclusione dai 2 ai 7 anni, e la pena viene aumentata se l’incidente viene causato da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione psicofisica (droghe o sostanze psicotiche). Il Legislatore ha previsto anche l’obbligo di arresto in flagranza di reato, quando la persona che ha commesso l’omicidio stradale presenta un grave stato di ebbrezza, ovvero un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro.
L’articolo 590 bis c.p. stabilisce che chiunque procuri per colpa una lesione grave ad un individuo viene punito con la reclusione da un minimo di 3 mesi ad un massimo di un anno.
Nel caso invece di lesioni gravissime la pena prevista va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 3 anni, mentre se a causare lesioni gravi è un soggetto che si trova sotto l’effetto di alcool o droghe, la pena va da 3 a 5 anni.
Presentato un disegno di legge
Con riferimento proprio alle pene stabilite in caso di incidente stradale mortale o che causa lesioni personali gravi procurato a seguito di violazioni del Codice della Strada, un gruppo di parlamentari ha presentato un disegno di legge volto a modificare il testo della legge n. 41/2016.
Infatti, molti reputano eccessive e sproporzionate le pene introdotte con la nuova normativa, in particolare nel caso in cui l’incidente stradale sia causato da semplici infrazioni del Codice della Strada. Pertanto il gruppo di parlamentari, mediante il disegno di legge proposto, intende chiedere la diminuzione della pena prevista per colui che provoca un omicidio stradale in caso di inversione nelle vicinanze di incroci, curve o dossi, guida contromano, sorpassi nei pressi di strisce pedonali o su strade con linea continua o di passaggio al semaforo rosso.
Nei predetti casi, infatti, la legge n. 41 del 2016 stabilisce la pena massima di 18 anni, considerata eccessiva se rapportata con la detenzione fino a 10 anni inflitta per colui che procura un omicidio stradale sotto effetto di alcool o di sostanze stupefacenti.
Inoltre, a riprova della condotta di rigidità tenuta dal Legislatore in tema di omicidio stradale, l’art. 157 comma 6 c.p., così come modificato dalla legge n. 41 del 2016, ha previsto il raddoppio del termine ordinario di prescrizione, che in tal modo giunge a 14 anni per l’ipotesi di cui all’art. 589 bis, anche quando aggravata ai sensi del comma 6, a 24 anni in caso di aggravanti di cui ai commi 2 e 3, ed a 20 anni in caso di aggravanti ex commi 4 e 5.
Si delineano termini di prescrizione molto generosi, volti a permettere alle autorità competenti di individuare il “pirata della strada”, qualora non sia stato identificato in tempi ragionevoli.
Una risposta alla collettività e all’UE
Se la legge n. 41 del 2016 sarà in grado di svolgere veramente l’opera di riduzione degli incidenti stradali mortali, sarà solamente il tempo e la giurisprudenza a dirlo.
Quello che appare indubitabile, sin da subito, è che la nuova legge sta rispondendo in modo positivo alle istanze punitive che provenivano con insistenza dalla collettività e dall’Unione Europea.