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Studio Legale Merlini e Associati | Reato di Maltrattamento contro familiari e conviventi
Legge n.172 del 2012 per l'Ampliamento della tutela dei soggetti vulnerabili nelle ipotesi di maltrattamenti. Cosa va inteso come "reato di maltrattamento"?
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Maltrattamenti contro familiari e conviventi: legge n.172 del 2012

Maltrattamenti in Famiglia

Maltrattamenti contro familiari e conviventi: legge n.172 del 2012

La legge in questione è la Legge n. 172 del 2012, ovvero “Ampliamento della tutela dei soggetti vulnerabili nelle dilaganti ipotesi di maltrattamenti contro familiari e conviventi”.

Maggiore tutela dei soggetti più indifesi
Nel corso degli anni il Legislatore, in particolare dal 1996, sta cercando di garantire una tutela maggiore ai soggetti più indifesi, ovvero donne, minori e anziani.
L’intenzione del Legislatore è quella di proteggere in maniera sempre più efficace questi soggetti, i quali presentano una minore reazione dal punto di vista fisico e hanno una maggiore inclinazione a essere plagiati dal punto di vista psichico.

La Convenzione di Lanzarote
In particolare, l’incremento della tutela dei soggetti vulnerabili viene posto in essere dal Legislatore nel 2012 con la Legge n. 172, che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote del 2007, perseguendo in maniera più incisiva le condotte dei soggetti agenti.

Punizioni più severe contro il maltrattamento
L’art. 572 c.p. è stato modificato dalla Legge n. 172/2012 con l’intento di punire in maniera più dura le condotte integranti la fattispecie di maltrattamenti contro familiari o conviventi, alla luce del crescente numero di episodi di maltrattamenti nella sfera familiare nel corso degli ultimi anni.
Risulta opportuno chiarire che il delitto ex art. 572 c.p, è configurabile anche nei confronti del convivente more uxorio, qualora ci si trovi in presenza di un rapporto stabile di comunità familiare.
Il richiamo alla nozione di “famiglia” contenuto nell’art. 572 c.p. si deve intendere con riferimento a qualsiasi consorzio di persone tra le quali siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un lasso di tempo apprezzabile, così come costituzionalmente garantito dall’Art. 2.
L’art. 572 c.p. è un reato comune, poiché la condotta tipica può essere posta in essere da “chiunque”, ed è un reato abituale, essendo caratterizzato da una pluralità di fatti commessi ripetutamente dal soggetto agente al fine di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali. Ogni atto successivo di maltrattamento si lega a quello precedentemente realizzato, dando vita ad un illecito strutturalmente unitario. L’elemento soggettivo del reato è rappresentato dalla coscienza e volontà del soggetto agente di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze psichiche e fisiche, in modo continuo ed abituale.

Cosa va inteso come “reato di maltrattamento”?
La giurisprudenza di legittimità, intervenuta nel corso del tempo, ha chiarito che nella materialità del delitto di maltrattamenti rientrano le minacce, le ingiurie, le percosse, le lesioni personali non volontarie, le privazioni imposte alla vittima, atti di disprezzo, umiliazione e scherno idonei a cagionare sofferenza fisiche e morali alla vittima del reato.
Gli intenti di controllo sulla vittima del reato, i pedinamenti, le continue telefonate, gli appostamenti fuori dal posto di lavoro e altri episodi di tale tenore sono atti a rendere il soggetto passivo del reato completamente assoggettato alla posizione di superiorità fisica e psichica che riveste il soggetto agente.
Anche se le condotte appena esposte sembrano integrare il reato di atti persecutori previsto e punito dall’art. 612 bis c.p., in realtà la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tali comportamenti, qualora siano connessi e consequenziali del più grave reato di maltrattamenti, integrano quest’ultima fattispecie delittuosa.

Reato di Maltrattamento Aggravato
Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi può essere aggravato dall’evento lesione grave, gravissima o dall’evento morte. Il Legislatore del 2012 è intervenuto soprattutto nell’ambito di inasprimento delle pene detentive previste per tali fattispecie delittuose aggravate dall’evento, prevedendo nel caso più grave di morte della vittima la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il fine di tale precetto penale è sicuramente quello di tutelare e garantire, in modo più lato possibile, le persone del nucleo familiare con una minorata difesa, in quanto, è stato appurato nel corso degli anni, che le più cruente violenze avvengono proprio all’interno delle mura domestiche.