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Studio Legale Merlini e Associati | Assegno di Divorzio - Tutte le Novità
Assegno Divorzile - Novità 2018: il Giudice deve considerare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita famigliare
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Assegno di Divorzio: tutte le novità al riguardo

Assegno divorzile

Assegno di Divorzio: tutte le novità al riguardo

NOVITÀ: NEL QUANTIFICARE L’AMMONTARE DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO, IL GIUDICE DEVE
CONSIDERARE IL CONTRIBUTO FORNITO DAL RICHIEDENTE ALLA CONDUZIONE DELLA VITA
FAMILIARE.

Il divorzio
Introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 898/1970 e successivamente modificato
con la legge n. 74 del 1987, è un istituto mediante il quale i coniugi possono ottenere lo scioglimento
del vincolo matrimoniale ed al quale possono ricorrere allorquando siano trascorsi sei mesi dalla
separazione consensuale, ovvero un anno dalla separazione giudiziale.

L’obbligo di assegno divorzile
Dal divorzio può derivare l’obbligo, in capo a uno dei due coniugi, di corrispondere l’assegno così
detto “divorzile”, in ossequio alle previsioni normative di cui all’art. 5 comma 6 della legge n.
898/1970
, che ne stabilisce i criteri di determinazione.

Il tribunale
Il tribunale, quindi, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore
dell’altro una determinata somma di denaro, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni
della decisione di procedere al divorzio, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di
entrambi, tutti valuti anche in relazione alla durata del matrimonio. Tutto ciò è subordinato
all’assenza di mezzi adeguati od impossibilità a procurarseli da se per ragioni oggettive.

Sentenza a Sezioni Unite n. 11490 del 1990
La Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite n. 11490 del 1990, ha interpretato l’espressione
“mezzi adeguati” come mezzi adeguati a mantenere la continuità con il tenore di vita avuto in
costanza di matrimonio, in virtù delle aspettative maturate (dal coniuge che vi ha diritto) nel corso
del rapporto coniugale.

Funzione esclusivamente assistenziale
L’assegno divorzile, secondo la Corte del tempo, ha funzione esclusivamente assistenziale e l’obbligo
di corrisponderlo non viene meno neppure in presenza di redditi percepiti dal coniuge beneficiario,
qualora questi non siano sufficienti a mantenere il pregresso tenore di vita.

La sentenza n. 11504 del 2017
Tale orientamento è stato mantenuto per quasi trent’anni, fino alla sentenza n. 11504 del 2017, con
la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno valorizzato i mutamenti della società, così
interpretando diversamente la locuzione “mezzi adeguati”, intendendola come “mezzi sufficienti”.

Finalità solidaristica
L’assegno divorzile ha dunque una finalità solidaristica, ai sensi dell’art. 2 della costituzione.
Se il coniuge è in grado, da sé, di procurarsi oggettivamente i mezzi per vivere o abbia redditi o
patrimoni tali da permettergli di “vivere sufficientemente”, l’assegno non è dovuto.
Il criterio del tenore di vita non può dunque essere preso in considerazione, in quanto contrastante
con il principio di caducazione degli effetti civili del matrimonio, che consegue al divorzio.

Il contrasto sopra enunciato è stato definito dalla sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 2018.
Innanzitutto con “mezzi adeguati” non può intendersi “mezzi sufficienti”, perché ciò contrasterebbe
con l’interpretazione letterale dell’art. 5 comma 6 della già menzionata legge n. 898 del 1970
(introduttiva dell’istituto del divorzio).

Il principio di solidarietà costituzionale
La funzione perequativa riequilibratrice dell’assegno, non meramente assistenziale, discende
direttamente dal principio di solidarietà costituzionale. Nel quantificare l’ammontare dell’assegno
divorzile, il Giudice deve tener conto non soltanto dell’eventuale grado di autonomia economica, ma
anche dell’eventuale raggiungimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella
realizzazione della vita familiare
. Unitamente a tale contributo deve, altresì, considerare le
aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate nel dedicarsi principalmente alla
famiglia, la durata del matrimonio e l’età del richiedente.

Porre rimedio a una situazione di squilibrio
Letteralmente, il diritto all’assegno divorzile sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo
squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti, le cui cause risalgono al
vissuto della coppia coniugale, dando in tal modo giusto rilievo alle scelte e ai ruoli che hanno
caratterizzato la vita familiare.
Qualora uno dei coniugi dovesse rinunciare al proprio lavoro o decidere di non trovarne alcuno o di
ridurre gli orari lavorativi in virtù della cura degli interessi familiari, permettendo così all’altro di
realizzarsi nel proprio settore professionale, in caso di divorzio dovrà essere ristorato di quanto
apportato in costanza di matrimonio.

Tutela e promozione della famiglia
La Costituzione della Repubblica Italiana tutela e promuove la famiglia, pertanto non potrebbe mai
legittimare l’esistenza di una norma che conduca a ritenere più conveniente optare per un lavoro
professionale piuttosto che casalingo. Tale soluzione appare coerente con il quadro della legislazione
europea.

Conclusioni
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra e quindi della più recente giurisprudenza, l’assegno
divorzile deve essere il concreto riconoscimento, al coniuge, del suo contributo alla realizzazione
della vita familiare
, sempre nel rispetto della normativa di cui all’art. 5 comma 6 della legge 898
del 1970 così come novellata dalla l. 74 del 1987.