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Emergenza Covid-19 e Crisi d'Impresa. Il Nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza: Impostazione, Finalità e Considerazioni Critiche.
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Nuovo Codice Crisi d’Impresa e Insolvenza: cosa devono aspettarsi le aziende?

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Nuovo Codice Crisi d’Impresa e Insolvenza: cosa devono aspettarsi le aziende?

Il Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (introdotto con D.lgs del 12 gennaio 2019 n. 14) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14.02.2019 n. 38 in attuazione alla legge 19 ottobre 2017, n. 155 ed entrerà in vigore nella sua totalità il prossimo 15.02.2021.

Il codice, infatti, sta entrando in vigore in modo graduale.
I primi provvedimenti, per lo più di natura organizzativa, sono vigenti già dal 16 marzo 2019 e riguardano:

  • la competenza dei tribunali per i procedimenti di crisi o insolvenza delle imprese e le controversie che ne derivano
  • il nuovo albo dei soggetti che, su incarico del tribunale, svolgeranno funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore
  • l’area web per la notifica degli atti
  • ulteriori norme sulla disciplina dei procedimenti ed alcune modifiche al codice civile che si approfondiranno di seguito

L’ampio periodo di vacatio legis previsto per l’entrata in vigore del testo nel suo complesso (sei mesi, estesi a 12 con il recentissimo decreto Cura Italia), è volto a concedere un tempo sufficiente ai destinatari della disciplina in questione, per l’adozione delle misure organizzative necessarie ed essere così in regola con quanto richiesto da tale legge.

Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza: Impostazione e Finalità

Da un punto di vista teorico
Vediamo ora le questioni prettamente teoriche, quindi qual è l’impostazione del nuovo codice e la sua finalità, per poi precisare come, in senso pratico, opererà la nuova procedura di risanamento dell’impresa in crisi, quindi come le persone giuridiche interessate dovranno adoperarsi per accogliere questo nuovo provvedimento normativo.

391 articoli per un nuovo assetto della Crisi d’Impresa
Il codice è composto da 391 articoli, volti a dare un nuovo assetto alla crisi d’impresa: dal punto di vista terminologico non si parlerà più di “fallimento”, bensì di “liquidazione giudiziale”, in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale che suole accompagnare la parola “fallito”.

È proprio questa nuova espressione, unitamente alle cd. procedure di allerta (vedi nota 1) , a rappresentare la maggiore novità della riforma, volta a prevenire e contenere la crisi delle imprese italiane.

Su impulso della Raccomandazione dell’Unione Europea numero 135 del 2014, la funzione afflittiva e sanzionatoria del fallimento è gradatamente scomparsa. Si è passati da un meccanismo che non contemplava affatto la prosecuzione dell’attività in caso di insolvenza, ad uno che mirerebbe prioritariamente a ciò: assicurare la continuità aziendale, incentivare procedure alternative all’esecuzione giudiziale, semplificare i riti speciali in materia concorsuale, ridurre costi e durata delle procedure medesime, sono i pilastri della novella. Il debitore diviene colui che deve essere reintegrato nel tessuto sociale, dopo aver estinto la sua posizione debitoria.

Da un punto di vista pratico
In senso strettamente pratico vengono coinvolte particolarmente le Società a Responsabilità Limitata, per le quali è previsto l’obbligo di nomina del sindaco unico, del collegio sindacale o del revisore, con conseguente necessità di modificare statuti ed atti societari, secondo la nuova formulazione dell’art. 2477 c.c., così come modificato nel mese di gennaio del 2019 dalla legge ivi in discorso.

Intervenendo sull’articolo 2477 del Codice Civile, il legislatore ha previsto che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria per le società che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, quelle che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti e quelle che hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei limiti disposti dalla legge (ovvero: totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni per 2 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio di 10 unità).

Per espressa previsione di legge, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per due esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Ulteriori modifiche al codice civile introdotte dalla riforma, riguardano la certificazione di debiti contributivi, assicurativi e tributari e la responsabilità degli amministratori. Quest’ultima rappresenta un aspetto critico della riforma.

Finalità precipua di tale codice è, quindi, quella di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, partendo da due obiettivi preliminari: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro ad una crisi d’impresa.

Fasi della Procedura
La procedura è sommariamente di seguito illustrata.

FASE 1) – ALLERTA (vedi nota 2):

ORGANI DI CONTROLLO, REVISORE CONTABILE O SOCIETÀ DI REVISIONE -> segnalano alla società elementi che indicano lo stato di crisi (vedi nota 3), motivando la segnalazione ed invitando entro 30 giorni l’organo amministrativo a riferire la soluzione individuata.

FASE 2) – SE L’ORGANO AMMINISTRATIVO:

  • risponde nei termini ed adotta la soluzione individuata -> LA PROCEDURA TERMINA
  • risponde ma non adottare entro 60 giorni la soluzione / non risponde / risponde in maniera non adeguata -> gli
    organi di controllo, il revisore contabile o la società di revisione informano l’organismo di composizione della crisi di impresa (cd. OCR)  (vedi nota 4) circa la situazione di crisi, anche in deroga all’obbligo di riservatezza.

FASE 3) – L’OCR convoca il debitore entro 15 giorni dall’individuazione della soluzione, per una audizione riservata e confidenziale e:

  • può disporre l’archiviazione -> LA PROCEDURA TERMINA
  • adotta con il debitore la soluzione idonea od un termine per adottare quella già individuata.

FASE 4) – SE L’ACCORDO CON IL CREDITORE (vedi nota 5), entro 6 mesi:
->  si raggiunge -> LA PROCEDURA TERMINA
->  non si raggiunge e la crisi persiste: l’OCR invita il debitore a presentare la domanda di: concordato preventivo, liquidazione giudiziale o accordo di ristrutturazione del debito (se il debitore presenta la domanda, si svolge la procedura scelta, altrimenti l’OCR segnala al PM (vedi nota 6) l’omissione, affinché disponga la liquidazione giudiziale).

Alcune Considerazioni Critiche sul Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza

Visti sin qui gli aspetti teorici e concreti della nuova normativa, è bene fare una serie di considerazioni critiche: il procedimento sopra descritto carica l’organo amministrativo delle società a responsabilità limitata di oneri eccessivi.

Gli amministratori devono rispondere verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (come già previsto per le spa), quindi la diretta conseguenza è l’abbandono dell’incarico da parte di innumerevoli professionisti che non intendono rischiare il patrimonio personale a causa di eventi imprevedibili, quale potrebbe essere la pandemia in corso nella nostra nazione: l’amministratore deve vigilare sull’integrità del patrimonio aziendale e sulla capacità dell’azienda di far fronte ai
proprio impegni, monitorando la solvibilità dell’azienda ed in caso di default si dovrà difendere dimostrando la diligenza circa i doveri di vigilanza, diligenza di ardua dimostrazione anche se dovuta ad eventi imprevedibili e quanto mai attuali.

Tra i tecnici si è parlato della procedura di allerta come l’inizio della fine di moltissime aziende che subiscono oggi gli effetti del coronavirus: chiusura attività, diminuzione della produzione, decrescita dei guadagni con conseguente impossibilità di retribuire dipendenti o soddisfare fornitore, tutti aspetti ritenuti validi indici di crisi dell’impresa secondo la nuova normativa (cfr nota n. 3).

In conclusione, nell’attesa dell’Applicazione del Nuovo Codice nel suo complesso, prevista per il 15.02.2021, gli economisti e giuristi che operano nel settore, paventano già l’incremento, anziché la riduzione, dei default societari, proprio a causa del d.lgs 14/2019.

NOTE ALL’ARTICOLO:

Nota 1
I sistemi di allerta sono in grado di cogliere i segnali anticipatori della crisi al fine di affidare tempestivamente l’impresa alle cure degli esperti.

Nota 2
I sistemi di allerta sono in grado di cogliere i segnali anticipatori della crisi, al fine di affidare tempestivamente l’impresa alle cure di esperti. Ai sensi dell’art. 14 comma 1 del d.lgs 14/2019 gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.
È previsto anche un sistema di allerta cd. esterna da parte, ad esempio, del fisco od istituti previdenziali, comunque poco efficace secondo i primi commentatori tecnici del codice della crisi d’impresa, in quanto attivabile solo a fronte di un indebitamento particolarmente elevato.

Nota 3
Indici di crisi saranno tutti quegli squilibri di carattere patrimoniale, reddituale, finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa. Attraverso il termine ‘crisi’, infatti, si indica la “probabilità di futura insolvenza”. La valutazione economico-finanziaria avverrà attraverso l’analisi dell’adeguatezza di diversi aspetti quali, ad esempio, i flussi di cassa prospettici, la valutazione della futura dinamica gestionale, il ritardo nei pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei fornitori, il superamento degli indici di bilancio. Le possibilità di risanare l’impresa in crisi ed evitare che si scivoli verso l’insolvenza e che questa divenga irreversibile rendendo inevitabile la liquidazione dell’azienda dipenderà dalla tempestività con cui si diagnosticheranno i sintomi della crisi. Quindi, ai fini della efficacia operativa dell’istituto di allerta, è necessaria l’individuazione del momento esatto in cui l’impresa si trovi nella possibilità di incorrere in una crisi.

Nota 4
Istituiti de iure condendo presso ciascuna Camera di commercio.

Nota 5
L’obiettivo della riforma è comunque il risanamento dell’impresa ed il più elevato soddisfacimento dei creditori – si prevede infatti, a titolo
esemplificativo, l’arretramento della tutela dei creditori nel momento in cui vi sia la ‘probabilità di insolvenza’.

Nota 6
Innovazione del codice della crisi di impresa.