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Studio Legale Merlini e Associati | Il Rischio del Contagio: Considerazioni Giuridiche in Materia di Responsabilità Civile
Responsabilità Civile: Diritti e Doveri del Cittadino in materia di Emergenza Covid-19, Distanziamento Sociale e Fase 2
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Il Rischio del Contagio: Considerazioni Giuridiche in Materia di Responsabilità Civile

Covid-19, Rischio del Contagio e distanziamento sociale: Considerazioni Giuridiche in Materia di Responsabilità Civile

Il Rischio del Contagio: Considerazioni Giuridiche in Materia di Responsabilità Civile

È di forte attualità la questione concernente la Responsabilità che cadrebbe in capo a colui che, positivo al COVID-19, contagi terzi.

Nel presente articolo tenteremo di dar risposta a tale dubbio, ragionando sulle tipologie di responsabilità civili esistenti nel nostro sistema giuridico e considerata l’attuale assenza di casistica giurisprudenziale specifica.

Covid-19 e Responsabilità del Singolo Cittadino

È doverosa una breve premessa volta a spiegare il Sistema di Responsabilità esistente nel nostro ordinamento.

Responsabilità Civile: contrattuale ed extracontrattuale

Innanzitutto, accantonando momentaneamente la ben più temuta Responsabilità Penale, nell’ambito della Responsabilità Civile si distingue tra:

  • quella contrattuale
  • quella extracontrattuale

Senza voler approfondire eccessivamente la questione dal punto di vista teorico, sia qui consentito di osservare che la responsabilità civile extracontrattuale trova la sua fonte normativa nell’art. 2043 del Codice Civile e quella contrattuale nell’art. 1218 Codice Civile.

Responsabilità Extracontrattuale
L’Illecito Extracontrattuale sussiste quando vi è la violazione di un diritto o di una situazione giuridica tutelati erga omnes (verso tutti): spetta al Giudice stabilire se quel comportamento, nel singolo caso, violi il principio del cosiddetto neminem laedere (non offendere nessuno).

Responsabilità Contrattuale
La Responsabilità Contrattuale, o da inadempimento, invece, si configura in caso di violazione di un diritto relativo.

In estrema sintesi:

  • nell’un caso l’obbligazione di risarcimento ha la propria fonte nella legge,
  • nell’altro l’obbligazione ha la propria fonte in un atto di libera assunzione dell’obbligo.

Inoltre, la Responsabilità da Fatto Illecito (extracontrattuale) deriva dall’aver provocato un danno ingiusto, mentre la Responsabilità Contrattuale si riferisce all’Inadempimento di un’Obbligazione Preesistente.

Da ciò deriva che la distinzione si fonda sull’esistenza o meno di una pregressa relazione tra i soggetti.

La cosiddetta Responsabilità Extracontrattuale da Fatto Illecito, che si configura come fonte non volontaria d’obbligazione, si ritiene più confacente alla questione ivi in trattazione.

Articolo 2 della Costituzione Italiana

Ora, concretizzando maggiormente la questione ed ancorandola alla disposizione normativa più opportuna per il caso di specie, è doveroso richiamare la Legge Fondamentale Italiana, ovvero la Costituzione.

L’art. 2 dispone che la Repubblica Riconosce e Garantisce i Diritti Inviolabili dell’Uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Responsabilità Civile “ai tempi del Coronavirus”

Ogni singola espressione di tale disposizione assume rilevanza nel caso di specie: “ai tempi del coronavirus”, infatti,pende in capo ad ogni cittadino un Dovere di Solidarietà Sociale (nel rapporto con gli altri consociati), quanto politica (nel rapporto tra cittadino e stato), quanto economica (in senso ampio).

La più illustre dottrina giuridica ha ritenuto certamente applicabile la norma costituzionale ai rapporti fra privati e la sua violazione – specificamente del principio di solidarietà nella fattispecie – per prassi consolidata, comporta in capo alla vittima un danno ingiusto ed il conseguente diritto a vedersi riparare il pregiudizio subito.

Di conseguenza è l’istituto del risarcimento che si pone quale rimedio a tali comportamenti dannosi (caratterizzati da profonda eterogeneità, stante l’atipicità legislativa, quindi l’impossibilità di tipizzare tutte le casistiche ipotizzabili e meritevoli di risarcimento).

Il Dovere di Solidarietà

L’adempimento al Dovere di Solidarietà oggi si concretizza nel rispetto delle regole imposte mediante decreti: si consideri, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, entrato in vigore il 04.05.2020 con l’inizio della cosiddetta Fase 2.

Tra i doveri del cittadino, pertanto, vi è anche quello di evitare il contagio: chi non si organizza in modo da ridurre tale possibilità, violando ad esempio la quarantena nella consapevolezza della sua positività al COVID-19, è sicuramente passibile di essere chiamato a rispondere dei danni.

In Conclusione
È evidente che in questa fase ricopriamo tutti il ruolo di protagonisti, tenuti a porre in essere condotte corrette e coerenti con le normative imposteci e di continua evoluzione, che c

 

omunque poggiano sempre sulla fonte normativa principale: la Costituzione.

In conclusione, pertanto, è ipotizzabile ritenere che la responsabilità da contagio, in ambito civile, sia di tipo extracontrattuale ed il danno ingiusto cagionato consegua alla violazione del dettame costituzionalmente imposto.

In senso pratico è bene specificare che nell’ambito extracontrattuale l’onere della prova grava sul danneggiato: questo dovrà infatti dimostrare la ricorrenza del fatto illecito in tutte le sue componenti (fatto e danno, cioè il pregiudizio subito; il nesso di causalità,
quindi la riconducibilità di esso al comportamento del convenuto; l’elemento soggettivo, quindi il dolo o la colpa nei suoi gradi di intensità lieve o grave).

Ad essere risarcibili sono tutti i danni, prevedibili e/o non prevedibili.