04 Ago Detrazione Fiscale con Superbonus 110%: tutte le novità
La conversione in legge del D.L. 34/2020 ha portato modifiche all’art. 119 che riguarda la Detrazione Fiscale con Superbonus 110% per gli interventi rivolti al Risparmio Energetico e Antisismici.
I soggetti che possono usufruire della detrazione sono:
- Persone Fisiche che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o professionale
La detrazione non è ovviamente inibita agli imprenditori o professionisti: la regola è che gli immobili che ne beneficiano devono essere posseduti nella sfera privata.Le persone fisiche possono usufruire della detrazione del 110% in materia di risparmio energetico, sul numero massimo di 2 unità immobiliari oltre che sulle eventuali parti comuni dell’edificio.
Invece non ci sono limiti per il Sismabonus.Nel testo definitivo non viene mai richiesta la condizione che l’unità immobiliare rappresenti l’abitazione principale
- Condomini
In questo caso le unità immobiliari possono essere destinate anche a uffici e negozi e i beneficiari indirettamente possono essere anche imprese o professionisti.Per le abitazioni comprese nel condominio sussistono perplessità in ordine alla possibilità di fare interventi in privato a fronte di un intervento trainante effettuato dal condominio. Per esempio, se il condominio sostituisce l’impianto di climatizzazione centralizzato, questo non sembra legittimare la sostituzione degli infissi da parte del proprietario dell’appartamento.
Bisognerebbe che il condomino facesse un proprio intervento trainante come l’isolamento termico con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e così potrebbe usufruire anche del bonus del 110% sulla sostituzione dei serramenti
- Cooperative Edilizie di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi realizzati su immobili già assegnati ai soci
- Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) ed enti aventi le medesime finalità sociali per abitazioni già assegnate e comunque dai soggetti che gestiscono l’edilizia residenziale pubblica
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D.Lgs. 460/1997, associazioni di promozione sociale e associazioni del volontariato: in sostanza il futuro mondo degli Enti del Terzo settore
- Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel registro di cui al D.Lgs. 242/1999 limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi
Si precisa che le detrazioni NON si applicano alle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Superbonus 110%: quali sono i limiti di spesa?
Tra le varie modifiche, in sede di conversione sono stati inoltre ridotti i limiti di spesa che beneficiano del 110%:
- Per l’isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari se indipendenti con uno o più accessi
autonomi (cappotto), la spesa massima è di 50.000 euro per unità immobiliare singola o autonoma se posta all’interno di fabbricati plurifamiliari.
40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari.
30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per gli edifici con oltre 8 unità immobiliari. - Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda a condensazione con efficienza rientrante nella classe A, o a pompa di calore anche abbinati ad impianti fotovoltaici, con accumulo o microgenerazione, la spesa massima è di 20.000 euro per ogni unità immobiliare se l’edificio è composto fino a 8 unità immobiliari oppure 15.000 euro per ogni unità immobiliare per gli edifici con più di 8 unità.
- Per gli interventi simili ai precedenti, effettuati però su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari poste all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti con accesso autonomo la fonte energetica può essere a pompa di calore, ma anche a condensazione con efficienza almeno di classe A, inclusi impianti ibridi o geotermici, la spesa massima è di 30.000 euro.