04 Nov Mantenimento del figlio maggiorenne: fino a quando sussiste l’obbligo?
È pacifico che in capo ai genitori sussiste l’obbligo di mantenere, educare, istruire e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni, naturali e aspirazioni.
Il mantenimento grava su ciascun genitore che dovrà contribuirvi in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità lavorativa/professionale.
Mantenimento del figlio: non solo “gli alimenti”
La nozione di mantenimento ricomprende in sé molteplici aspetti della vita del figlio e quindi, come più volte specificato dalla Suprema Corte, non fa riferimento solo “agli alimenti”, ma anche alla vita scolastica, sportiva o sociale e quindi ad ogni aspetto relativo alla cura e all’educazione della prole.
L’articolo 337 septies c.c. dispone infatti che valutate le circostanze, il giudice può disporre, a favore del figlio maggiorenne, il pagamento di un assegno periodico.
È però legittimo domandarsi quando si interrompa questo obbligo. Infatti, come visto, è da escludere che cessi al raggiungimento della maggiore età del figlio, ma occorre che il figlio diventi economicamente autosufficiente.
Cosa accade se il figlio maggiorenne non è economicamente autosufficiente?
Il genitore non può essere obbligato a sostenere economicamente il figlio per tutta la sua vita, per cui è intervenuta la Suprema Corte.
Gli Ermellini sono stati chiari nell’affermare che il figlio che ha compiuto gli anni 18 e che ha concluso il percorso formativo scolastico deve dimostrare di essersi attivamente impegnato a cercare un’occupazione.
La Cassazione, con la sentenza 17183/2020, ha poi aggiunto che, qualora il figlio avesse difficoltà nel trovare un’occupazione che rispecchia la propria formazione, questo deve “ridimensionare” le proprie aspirazioni senza comunque dover accettare soluzioni degradanti (cfr. Cass. Ordinanza 23318/2021).
È necessario così un bilanciamento in cui il fattore “tempo” assume rilievo fondamentale: qualora trascorra un considerevole lasso di tempo, il figlio dovrà rendersi conto che i propri obiettivi professionali sono troppo lontani dalla realtà e quindi più tempo passa, più il figlio dovrà capire che le proprie aspettative occupazionali sono forse troppo alte rispetto alla realtà e quindi alle condizioni economico-sociali del mercato del lavoro.
Autosufficienza economica: quando può dirsi raggiunta?
Interessante è la sentenza della Cassazione del 12/07/2022, n.22070.
La vicenda nasce da una pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno e poi della Corte d’Appello di Ancona avente ad oggetto la domanda di un padre che chiedeva che cessasse il suo obbligo di mantenimento nei confronti del figlio oramai maggiorenne. Questo aveva trovato occupazione, presso il Comune, a tempo determinato per un anno e con la possibilità di rinnovo.
La Corte d’Appello di Ancona ha però escluso che il figlio avesse raggiunto l’indipendenza economica per due distinti motivi:
- l’incarico era temporaneo
- il reddito percepito dal figlio non era adeguato al titolo di studio conseguito dal figlio che infatti è laureato in giurisprudenza.
Il padre ricorre quindi in Cassazione contestando il raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio.
La Corte ha affermato così che le due ragioni poste a fondamento della decisione dalla Corte di Appello di Ancona sono davvero troppo generiche e che non hanno avuto effettivo riguardo alla reale situazione.
La Corte d’appello avrebbe dovuto invece valutare, in concreto, sulla base delle prove offerte dalle parti, le specifiche ragioni per cui un contratto di lavoro a tempo pieno annuale e prorogabile, retribuito dignitosamente, non hanno consentito di ritenere raggiunta l’indipendenza economica, tenendo conto delle effettive attitudini e delle correlate aspirazioni del figlio, senza che abbiano rilievo le astratte potenzialità di guadagno riferite al mero conseguimento della laurea.
Interruzione del mantenimento per il figlio maggiorenne: l’assegno può essere ripristinato?
La valutazione che i giudici chiamati a decidere sull’interruzione del mantenimento per il figlio maggiorenne deve, come sopra detto, essere attenta e attinente al caso concreto. Infatti, è giurisprudenza costante che non è ipotizzabile una “sospensione” dell’assegno.
Una volta venuto meno una prima volta non potrà essere ripristinato.
Per questo motivo la Cassazione richiede che vengano valutati con molta prudenza i presupposti per
la cessazione del contributo al mantenimento del figlio, in presenza di occupazioni lavorative occasionali o saltuarie, che non esprimono, appunto, un effettivo collocamento nel mondo del lavoro.